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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2016, n. 25802

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Accumulo per livellamento terreni - Mancati adempimenti ex Dm 161/2012 - Gestione non autorizzata rifiuti - Rientra - Concessione edilizia - Irrilevanza

La Corte di Cassazione esclude che la futura utilizzazione a fini edilizi di un rifiuto abusivamente smaltito possa far venir meno l'illiceità della condotta ai sensi del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale").
La Suprema Corte (sentenza 25802/2016) ha così respinto il ricorso contro una condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta al presidente di un consorzio di miglioramento fondiario sorpreso ad accumulare terre e rocce da scavo poi utilizzate per livellare terreni, senza aver assolto ad alcuno degli adempimenti stabiliti dal Dm 161/2012 (regolamento sul riutilizzo delle terre da scavo) e in violazione dei presupposti indicati dalla legge regionale in materia di rifiuti (Lr Valle d’Aosta 31/2007) per poter escludere gli inerti da scavo dai rifiuti.
La concessione edilizia - dalla quale si desumeva l'utilizzo a fini di livellamento delle terre - e la dichiarazione del direttore dei lavori che attestavano la salubrità del materiale, prodotti in giudizio dal ricorrente, sono risultati privi di rilevanza per la Suprema Corte, secondo la quale "è evidente che la futura utilizzazione a fini edilizi di un rifiuto abusivamente smaltito non fa venir meno l'illiceità dello smaltimento; così come la semplice attestazione di salubrità dei materiali non implica che gli stessi possano essere perciò solo esclusi dal novero dei rifiuti".

Corte di Cassazione

Sentenza 22 giugno 2016, n. 25802