Sentenza Corte di Cassazione 18 ottobre 2016, n. 43922
Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Scarico abusivo - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Rifiuti speciali - Caratteristiche di pericolosità - Irrilevanza
La norma incriminatrice speciale applicabile nei territori in stato di emergenza rifiuti sanziona penalmente lo scarico sul suolo dei "rifiuti speciali", a prescindere dalle caratteristiche di pericolosità degli stessi.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 43922/2016) che ha confermato una condanna ai sensi dell'articolo 6 del Dl 172/2008 (applicabile nei territori in stato di emergenza rifiuti), inflitta dal Tribunale di Napoli a un soggetto sorpreso a scaricare rifiuti speciali non pericolosi in maniera abusiva.
La previsione incriminatrice speciale in questione, che si applica a chiunque scarichi "rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici", comprende per la Cassazione tre diverse categorie di rifiuti: i rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), i rifiuti pericolosi e i rifiuti domestici ingombranti.
La differente interpretazione proposta dal ricorrente e tesa a escludere dalla norma i rifiuti speciali non pericolosi, per la Cassazione, non è "sistematica": l’indicazione nella fattispecie dei "rifiuti speciali" dopo quelli "pericolosi", infatti, non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, visto che sono i rifiuti pericolosi ad essere una species del genus rifiuti speciali (e non il contrario).
Corte di Cassazione
Sentenza 18 ottobre 2016, n. 43922
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