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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 novembre 2022, n. 41118

Rifiuti - Inerti da demolizione frammisti a materiali eterogenei (miscele bituminose, plastica, legno) - Giacenza per vari mesi nella sede della società - Natura di rifiuti (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera b-quater), Dlgs 152/2006) - Responsabilità del legale rappresentante - Reati di gestione non autorizzata e miscelazione non consentita di rifiuti ex articolo 256, commi 1, lettera a) e 5, Dlgs 152/2006 (N.d.R.: articolo 187, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Qualifica di materia prima secondaria da destinare alla cessione a terzi - Esclusione

Non salva dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti per un prolungato deposito di inerti frammisti a materiali eterogenei la "giustificazione" che il materiale era in attesa di essere prelevato da un acquirente.
Questo il principio che si evince dalla sentenza 41118/2022 della Corte di Cassazione nell'ambito di un procedimento penale contro il legale rappresentante di una società indagato dei reati di gestione non autorizzata e miscelazione non consentita di rifiuti ex articolo 256, commi 1 e 5 del Dlgs 152/2006.
Secondo la tesi della difesa il materiale sequestrato, inerti da demolizione frammisti a materiale eterogeneo (miscele bituminose, plastica e legno), "era da considerarsi materia prima secondaria da destinare alla cessione a terzi".
La Corte conferma sul punto la tesi sostenuta dal Tribunale abruzzese che, dopo aver sottolineato la commistione degli inerti con materiali vari, qualifica il materiale sequestrato come rifiuto, confutando la tesi difensiva con la semplice osservazione che l'acquirente non l'aveva mai ritirato e l'aveva lasciato in giacenza presso la ditta per vari mesi. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 novembre 2022, n. 41118