Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2016, n. 43295
Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Raccolta e trasporto non autorizzati - Integrazione - Unico trasporto - Sufficienza
Cassazione ribadisce: il trasporto non autorizzato di rifiuti costituisce un reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto.
In scia a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte di Cassazione (sentenza 43295/2016) ha così dichiarato infondato il ricorso, motivato con l’assoluta occasionalità della condotta, presentato contro una sentenza di condanna del Tribunale di Napoli inflitta ai sensi dell'articolo 6 del Dl 172/2008 (disciplina sanzionatoria applicabile nei territori in stato di emergenza dei rifiuti).
Il requisito della stabilità o continuatività della condotta, sottolinea la Suprema Corte, non è infatti contemplato dalla norma emergenziale e anzi ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio.
È quindi manifestatamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, considerato che la violazione delle regole sui rifiuti "appare oggettivamente più grave" nei territori dove vige lo stato di emergenza, rispetto alle altre zone del territorio nazionale.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 ottobre 2016, n. 43295
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