Sentenza Corte di Cassazione 20 ottobre 2016, n. 44357
Veicoli fuori uso - Rimozione targa e consegna a centro di raccolta - Rifiuto - Rientra - Centro di raccolta non autorizzato - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
Il proprietario che priva un veicolo della targa di immatricolazione e lo destina ad un centro di raccolta non munito delle prescritte autorizzazioni, commette il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.
La Corte di Cassazione (sentenza 44357/2016) ha perciò confermato, nel merito, la condanna per lo smaltimento abusivo di autoveicolo (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Ravenna al titolare di un'impresa il quale, dopo aver ceduto a terzi le parti di un veicolo aziendale aventi un qualche valore commerciale, aveva consegnato la parte restante (carrozzeria e telaio) a un soggetto non abilitato a gestire rifiuti non pericolosi.
Nel caso specifico la Suprema Corte ha dovuto comunque annullare senza rinvio la sentenza di condanna avendo rilevato l’estinzione del reato per prescrizione (illecito accertato il 26 ottobre 2009).
Corte di Cassazione
Sentenza 20 ottobre 2016, n. 44357
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