Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2018, n. 39217
Rifiuti – Attività di incenerimento di un veicolo dopo averlo svuotato delle componenti non pericolose - Gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi –Articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Indici sintomatici idonei a far presumere la non occasionalità della condotta – Provenienza del rifiuto da un soggetto terzo - Rilevanza - Sussistenza
La provenienza del rifiuto da soggetti terzi costituisce un indice sintomatico idoneo a far desumere la non occasionalità della gestione illecita dello stesso da parte di un successivo detentore.
A ribadire il principio di diritto è la Corte di Cassazione che ricorda, nella sentenza 39217/2018, come tra gli indici sintomatici utili a far desumere il carattere non occasionale (e quindi la punibilità) della gestione illecita di rifiuti rientrino la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale (esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione), la eterogeneità o quantità dei rifiuti gestiti, le caratteristiche indicative di precedenti attività preliminari sul rifiuto (prelievo, raggruppamento, cernita o deposito) nonché la provenienza dello stesso da soggetti terzi.
Ed è proprio quest'ultimo il caso ad essere giunto davanti alla Suprema Corte nel quale un soggetto aveva affidato una vettura, ai fini della demolizione, al ricorrente in giudizio il quale, in spregio agli accordi, aveva incendiato il mezzo dopo aver svuotato dalle componenti pericolose. Confermata quindi la condanna per incenerimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) inflitta dalla Corte di Appello di Palermo.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 agosto 2018, n. 39217
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