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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 23 giugno 2021, n. 18000

Rifiuti - Veicoli fuori uso - Definizione - Articoli 2, 3 e 5 del Dlgs 209/2003 - (N.d.R.: articolo 231, Dlgs 152/2006) - Qualificazione disposta dalla legge in conseguenza alla destinazione impressa dal proprietario al veicolo - Sussistenza - Qualificazione rimessa alla disponibilità del concessionario - Insussistenza - Omessa compilazione del registro di carico e scarico - Reato - Articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006 - Informazioni incomplete o inesatte che consentono di rinvenire i dati in forma corretta - Fattispecie di reato attenuata - Articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006 - Applicabilità nel caso di omissione completa di un trasporto dal registro - Insussistenza

La qualifica come rifiuto del veicolo consegnato al concessionario non è rimessa alla sua disponibilità bensì è disposta dalla legge e consegue dalla destinazione impressa dal proprietario che, nel consegnarlo, si "disfa" del veicolo.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza 18000/2021) nel respingere il ricorso presentato da un concessionario contro due ordinanze-ingiunzioni, irrogate dalla Provincia di Cagliari, per omessa annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti di ventidue autovetture destinate a rottamazione.
La nozione giuridica di rifiuto in relazione agli autoveicoli, ricorda la Suprema Corte, è stata disciplinata dal Dlgs 209/2003 che considera fuori uso "non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, ma quello destinato alla demolizione".
Nel caso specifico giunto in giudizio, il Giudice di merito ha accertato la destinazione a rottamazione dei veicoli in questione, "sicché sorgeva l'obbligo, in capo al concessionario, di annotare gli autoveicoli nel registro relativo ai rifiuti pericolosi". Confermata quindi la sanzione inflitta dalla Provincia Sarda per violazione dell'articolo 190 del Dlgs 152/2006, senza alcuna possibilità di applicazione dell'ipotesi di reato attenuata (ex articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006) prevista nel caso di informazioni "incomplete o inesatte", che deve essere esclusa "qualora nel registro manchi del tutto un riferimento a un determinato trasporto". (AG)

Corte di Cassazione

Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18000