Sentenza Corte di Cassazione 19 maggio 2020, n. 15305
Rifiuti - Miscelazione di rifiuti - Divieto - Articolo 187, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Configurabilità del reato - Mescolanza volontaria o involontaria due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da originare una miscela per la quale non c'è uno specifico codice identificativo - Sussistenza - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Stoccare, anche in modo involontario, rifiuti diversi per tipologia può integrare il reato di miscelazione di rifiuti, che ai sensi del Codice ambientale non è consentita.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 19 maggio 2020, n. 15305 confermando il provvedimento cautelare di sequestro di un'area in Calabria dove gli inquirenti avevano trovato rifiuti di tipologia diversa, con codici identificativi differenti, come imballaggi in plastica, in legno, pneumatici, metalli ferrosi e non, risultando la presenza di materiale proveniente dalla frantumazione delle autovetture (plastica, gomma, imbottiture, tessuti, cavi elettrici), materiale "miscelato a rifiuti di altra natura, stoccato in quantitativi tali da raggiungere altezze paragonabili a un edificio di due piani".
Tali risultanze consentono, per la Suprema Corte, di inquadrare il fatto nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 in quanto la miscelazione di rifiuti – che è vietata ai sensi dell'articolo 187 del Dlgs 152/2006 - consiste nella mescolanza, anche involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. Cosa verificatasi nel caso di specie. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 maggio 2020, n. 15305
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