Sentenza Corte di Cassazione 9 novembre 2016, n. 46904
Acque - Impianti di depurazione - Inquinamento del suolo e delle acque - Articolo 137, Dlgs 152/2006, articolo 674, Codice penale - Sequestro preventivo degli impianti - Condizioni - Esclusione del "fumus" in relazione al delitto di inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Congrua motivazione - Necessità - Sussistenza
Il Giudice penale quando esclude l'applicabilità dell'articolo 452-bis, Codice penale (inquinamento ambientale) deve compiutamente motivare le ragioni per cui il delitto non si applica alle condotte accertate.
Lo ha precisato la Cassazione (sentenza 9 novembre 2016, n. 46904) annullando con rinvio l'ordinanza di sequestro preventivo di alcuni impianti di trattamento di reflui urbani in Campania che avevano inquinato suolo e acque, perché aveva ritenuto sussistente il "fumus commissi delicti" per quanto riguarda il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674, Codice penale) ma lo escludeva per il reato di inquinamento ambientale (articolo 452-bis, Codice penale come introdotto dalle legge 68/2015 sui delitti ambientali).
Per la Suprema Corte il Tribunale non ha motivato adeguatamente tale esclusione. Infatti se da un lato il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus in relazione all'articolo 674, C.p. riconoscendo una "situazione di inquinamento esteso, di danno per le matrici ambientali", esso non ha spiegato in nessun modo perché questa situazione non possa configurare un'ipotesi di deterioramento o compromissione dell'ecosistema o un danno ambientale riconducibile ad un deterioramento significativo e misurabile con rischio di nuocere la salute umana (articolo 452-bis, Codice penale).
Corte di Cassazione
Sentenza 9 novembre 2016, n. 46904
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