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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 dicembre 2016, n. 55286

Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Condotta occasionale - Sufficienza - Confisca veicolo - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Materiale disponibilità - Irrilevanza

La disponibilità materiale del veicolo oggetto della confisca, secondo la Cassazione, non costituisce una condizione per l'adottabilità del provvedimento ablatorio, ai sensi sia del Codice penale, sia del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione (sentenza 55286/2016) ha così respinto il ricorso contro la confisca di un veicolo Ape 50 utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti, disposta – ex articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - dal Tribunale di Brindisi a seguito della condanna del conducente per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1).
La Corte "condivide e ribadisce" quindi l'orientamento secondo il quale la disponibilità materiale del bene attiene esclusivamente alla fase di esecuzione della confisca, per la quale occorrerà la ricerca e la materiale apprensione del bene, ma certo "non impedisce di disporla, né la condiziona".
Nel caso specifico, il veicolo era stato restituito al proprietario soggetto "terzo", ma ha ben operato il Tribunale nell'escludere che lo stesso fosse "estraneo" al reato, trattandosi della moglie del soggetto condannato oltretutto presente a bordo del veicolo al momento della consumazione del reato.

Corte di Cassazione

Sentenza 30 dicembre 2016, n. 55286