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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 30 gennaio 2024, n. 1811

Rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Affidamento comunale del servizio - Scadenza del contratto - Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex articolo 50, Dlgs 267/2000 e articolo 191, Dlgs 152/2006 che impone la prosecuzione del servizio - Legittimità - Sussistenza - Mancata attivazione per tempo del Comune per bandire la gara per il servizio - Irrilevanza - Sussistenza - Imposizione del corrispettivo al gestore richiamando il contratto scaduto - Legittimità - Insussistenza - Determinazione del giusto corrispettivo - Competenza del Giudice ordinario ex articolo 133, Dlgs 104/2010 - Sussistenza

Legittima l'ordinanza del Sindaco che impone al gestore uscente di proseguire il servizio di gestione dei rifiuti per non interrompere una attività a tutela dell'igiene pubblica ma illegittimo imporre un corrispettivo al gestore.
Il Tar Lazio nella sentenza 30 gennaio 2024, n. 1811 ha sottolineato come sia legittimo per il Sindaco ricorrere alla ordinanza contingibile e urgente ex articolo 50, Dlgs 267/2000 e articolo 191, Dlgs 152/2006, anche qualora il Comune non si sia attivato per tempo per bandire una nuova gara per il servizio di raccolta e trattamento rifiuti ed esso sia venuto a scadenza. Infatti in questo caso entra in gioco una situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure che legittima il Sindaco all'esercizio dei poteri "extra ordinem" riconosciutigli dall'ordinamento giuridico.
Quindi anche se l'impresa non è d'accordo, il Sindaco può imporre la prosecuzione del servizio rifiuti una volta scaduto il contratto mentre si attivano le procedure per un nuovo affidamento. Illegittimo invece è imporre al gestore un corrispettivo del servizio, tantopiù richiamando accordi contrattuali scaduti. Se ciò fosse ammissibile si permetterebbe al Comune di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'articolo 41 della Costituzione.
Nel caso di specie la delibera del Comune è stata annullata solo nella parte in cui impone il corrispettivo. Quanto alla sua giusta determinazione, essa non compete al Giudice amministrativo perché per consolidata Giurisprudenza, poiché la questione non attiene all'esercizio di pubblici poteri dell'Amministrazione, essa è di competenza del Giudice ordinario ex articolo 133, comma 1, lettera c), del Dlgs 104/2010, Codice del processo amministrativo. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 30 gennaio 2024, n. 1811