Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2017, n. 2996
Rifiuti - Gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Complessità normativa - Ignoranza scusabile ex articolo 5 Codice penale - Insussistenza
Il privato cittadino che intende svolgere attività lecita di gestione dei rifiuti deve informarsi sugli adempimenti da espletare, viceversa incorre in una responsabilità per colpa ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
La Suprema Corte ha con sentenza 20 gennaio 2017, n. 2996 confermato come, anche al privato cittadino che voglia svolgere attività di gestione dei rifiuti, e non solo all’imprenditore, sia richiesto l’assolvimento di quella diligenza che richiede la conoscenza da profano. Questo nel senso che, per attribuire a titolo di colpa una gestione illecita di rifiuti (ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) all’agente, questi deve rappresentarsi che il bene oggetto del commercio, fosse soggetto ad un particolare regime di gestione e quindi a determinati adempimenti.
Nel caso in esame, il trasporto di rottami ferrosi in Piemonte, effettuato senza iscrizione all’Albo gestori ambientali da parte dell’indagato per un quantitativo pari a 180 quintali, rientra nell’attribuzione per colpa di gestione illecita di rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 gennaio 2017, n. 2996
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