Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2013, n. 1150
Impianti di gestione rifiuti - Autorizzazioni - Modifiche sostanziali - Violazioni di legge - Mancato rinnovo - Legittimo - Reati ambientali - Competenza - Organi di polizia giudiziaria - Sussiste
La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione con integrazione tipologica dei rifiuti trattati, che rappresenta una modifica sostanziale, può essere rifiutata dall’Albo gestori nel caso di violazioni della normativa.
Con queste motivazioni la Cassazione ha confermato la condanna di un’impresa sia per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1), con riferimento all’attività proseguita successivamente alla nota dell’Albo che dichiarava improcedibile la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, sia per gestione in violazione delle prescrizioni impartite dalla P.a. (comma 4) con riferimento alle violazioni riscontrate prima del provvedimento di revoca dell’iscrizione.
Si legge infatti nella sentenza 1150/2013 che la comunicazione di integrazione tipologica dei rifiuti trattati implica infatti per la Suprema Corte una modifica sostanziale delle operazioni di gestione, in conseguenza della quale la Sezione regionale dell’Albo è investita del potere di rifiutare il rinnovo alla luce di un riesame globale dell’attività.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 gennaio 2013, n. 1150
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