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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 31 marzo 2017, n. 16431

Sottoprodotti - Nozione ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizione ex lettera a), comma 1 relativa a necessità di origine da “processo di produzione” - Materiali da demolizione - Applicabilità disciplina sottoprodotti - Negazione

I materiali da costruzione  e demolizione, essendo l’esito di un’attività che non può essere definita come “processo di produzione” ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, sono da considerarsi rifiuti e non sottoprodotti.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 31 marzo 2017, n. 16431, affermato la non riconducibilità dei residui da demolizione alla categoria dei sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. Una sostanza per rientrare nella suddetta categoria deve essere originata da un processo di produzione  di cui costituisce parte integrante; e la Corte afferma che l’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un “processo di produzione”.
Nel caso concreto, l’imputato friulano è stato pertanto condannato per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per aver smaltito materiale proveniente da demolizione di un capannone senza averlo considerato rifiuto, quale in effetti è.

Corte di Cassazione

Sentenza 31 marzo 2017, n. 16431