Sentenza Consiglio di Stato 6 ottobre 2014, n. 4978
Rifiuti - Messa in sicurezza strade - Fresato di asfalto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Non conferimento in discarica "in linea di massima" - Sottoprodotto - Condizioni - Riutilizzo integrale nel corso di processo di produzione o utilizzazione - Necessario
Il fresato riutilizzato integralmente nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione, senza esser sottoposto a trattamenti diversi dalla pratica industriale, soddisfa le condizioni per non essere considerato un rifiuto.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4978/2014) ribadisce quindi, con alcune precisazioni, quanto già stabilito in occasione della sentenza 4151/2013, cioè che il bitume d’asfalto rimosso dal manto stradale, cd. “fresato”, può rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 184-bis del “Codice ambientale” ed essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto).
Nel caso specifico, tali condizioni base non erano state soddisfatte e il fresato, anche prescindendo dalle ulteriori condizioni previste dalle norme sui sottoprodotti (“recupero” in loco del fresato “senza necessità di stoccaggio o deposito”), doveva essere gestito come rifiuto.
Il CdS ha quindi respinto il ricorso presentato dall’impresa che, dopo essersi aggiudicata provvisoriamente una gara per la messa in sicurezza di una strada, era poi stata esclusa dalla stessa a causa dela mancata indicazione nell’offerta dell’onere economico per lo smaltimento del fresato.
Consiglio di Stato
Sentenza 6 ottobre 2014, n. 4978
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