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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 2 maggio 2017, n. 2014

Appalti pubblici - Bando di gara - Aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso - Articolo 95 del Dlgs 50/2016 - Impugnazione immediata del bando senza attendere l'aggiudicazione - Possibilità - Sussistenza

Nel caso di affidamento di un servizio col criterio del massimo ribasso in violazione dell'articolo 95 del Dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti) è legittimo impugnare subito il bando senza aspettare l'aggiudicazione.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 2 maggio 2017, n. 2014) annullando il bando di una Asl per l'affidamento di servizi infermieristici. I Giudici hanno sottolineato che ai sensi del nuovo Codice, Dlgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione standard è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con ricorso al "prezzo più basso" solo in determinate circostanze. In questa ottica è legittimo impugnare subito il bando di gara perché altrimenti il "sistema" di aggiudicazione definito dal Codice sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che, la sua correzione si avrebbe solo dopo l'aggiudicazione della gara.
Rigettata anche l'obiezione della Asl che aveva giustificato il criterio di aggiudicazione col prezzo più basso sul fatto che trattavasi di servizi ad elevata ripetitività" (standard) ai sensi dell'articolo 95, comma 4, Dlgs 50/2016. I Giudici però ricordano che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica in tutti i casi di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, come quello di specie, anche quando tali servizi siano ad elevata ripetitività perché il primo criterio esclude l'applicazione dell'altro.

Consiglio di Stato

Sentenza 2 maggio 2017, n. 2014