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Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2021/1952/Ue

Appalti pubblici - Modifica delle soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari - Direttiva 2014/24/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 10 novembre 2021, n. 2021/1952/Ue

(Guue 11 novembre 2021 n. L 398)

Regolamento che modifica la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici3 concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato ("l’accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso ("soglie") ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/Ue è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/Ue corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/Ue,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/Ue è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), "5.350.000 eur" è sostituito da "5.382.000 eur";

b) alla lettera b), "139.000 eur" è sostituito da "140.000 eur";

c) alla lettera c), "214.000 eur" è sostituito da "215.000 eur";

2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), "5.350.000 eur" è sostituito da "5.382.000 eur";

b) alla lettera b), "214.000 eur" è sostituito da "215.000 eur".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Note ufficiali

1

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65.

2

Decisione 2014/115/Ue del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (Gu L 68 del 7 marzo 2014, pag. 1).

3

Gu L 68 del 7 marzo 2014, pag. 2.