Ordinanza Corte di Cassazione 26 gennaio 2018, n. 1978
Rifiuti - Tarsu - Determinazione - Articoli 65, 68 e 69, Dlgs 507/1993 - Esercizi alberghieri - Delibera comunale - Previsione di tariffe superiori a quelle previste per le civili abitazioni - Legittimità - Sussistenza
È pienamente legittima una tariffa della tassa rifiuti notevolmente più alta per un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione perché è dato di esperienza la sua maggiore capacità produttiva di rifiuti.
Nell'ordinanza 26 gennaio 2018, n. 1978 la Suprema Corte ha riformato la decisione della Commissione tributaria che aveva dato ragione a una impresa alberghiera che aveva impugnato una cartella di pagamento emesso da un Comune siciliano. Per i Giudici del merito la delibera comunale era illegittima per avere inserito immotivatamente gli alberghi in una categoria tariffaria diversa da quella delle abitazioni ed aver ad essa applicato una tariffa notevolmente superiore, in violazione degli articoli 65, 68 e 69 Dlgs 507/1993.
Non la pensa così la Corte di Cassazione che ha ribadito il principio per cui è legittima la delibera comunale che prevede tariffe della tassa rifiuti notevolmente superiori per gli alberghi in quanto la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa. E del resto l'indice di legittimità della delibera comunale non va riferito alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
Corte di Cassazione
Ordinanza 26 gennaio 2018, n. 1978
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