Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 22 settembre 2017, n. 22124

Rifiuti - Tariffa di igiene ambientale (Tia1) - Applicazione - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Posto auto collocato nel sottosuolo - Legittimità - Sussistenza

 

La Corte di Cassazione è tornata sull'applicazione della tassa rifiuti confermando l'applicabilità anche al posto auto collocato sul sottosuolo in quanto potenzialmente idoneo alla produzione di rifiuti.
Nella ordinanza 22 settembre 2017, n. 22124 continua il "braccio di ferro" tra Corte di legittimità e Giudici del merito. Infatti la Commissione tributaria di Firenze aveva dato ragione al contribuente sulla non applicazione della "Tia1" (tariffa di igiene ambientale) al posto auto collocato nel sottosuolo. I Supremi Giudici però, facendo riferimento alla normativa in materia di Tarsu, articolo 62, Dlgs 507/1993, applicabile anche alla Tia1 (e lo stesso principio vale in materia di Tari, la tassa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014) ritengono che non sia esente da tassazione l'area adibita a posto auto.
Per la Cassazione non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l'inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva.

Corte di Cassazione

Ordinanza Corte di Cassazione 22 settembre 2017, n. 22124