Sentenza Tar Toscana 4 maggio 2017, n. 641
Bonifiche - Sito di interesse nazionale (Sin) - Competenza statale - Articolo 252, comma 4, Dlgs 152/2006 - Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza - Esigenze di celerità - Competenza locale - Sussistenza
Il Tar Toscana ha annullato due provvedimenti con cui la Regione Toscana aveva individuato i soggetti ai quali imputare gli obblighi di bonifica di un'area inclusa in un sito di bonifica di interesse nazionale (Sin).
Il Tar Toscana (sentenza 641/2017) ricorda come la Giurisprudenza amministrativa abbia sempre riconosciuto l'esclusiva competenza statale in materia di bonifica dei Sin, precisando, alla luce dell'articolo 252 del Dlgs 152/2006, che nella stessa rientrano solo le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente. La competenza sulle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, in deroga e per esigenze di celerità, ben può spettare invece all’amministrazione più vicina al territorio.
La competenza di Provincia (o Regione) in materia di Sin, dunque, non dipende da come viene instaurato il procedimento (istanza di parte o d’ufficio), bensì dal diverso discrimine relativo alla tipologia di provvedimenti da adottare.
Nel caso di specie non vi era alcun dubbio sul fatto che i provvedimenti adottati dalla Regione, individuando i responsabili dell’inquinamento e imponendo agli stessi gli obblighi finali di bonifica, non attenessero in alcun modo a misure d’emergenza.
N.d.R.: per la riforma della presente sentenza si veda la sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2021, n. 3575.
Tar Toscana
Sentenza 4 maggio 2017, n. 641
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