Sentenza Tar Lombardia 12 febbraio 2021, n. 145
Bonifiche di siti contaminati – Individuazione del responsabile della contaminazione – Articolo 244, Dlgs 152/2006 – Competenza provinciale – Sussistenza – Distinzione tra siti di interesse nazionale e altri siti – Irrilevanza – Articolo 252, Dlgs 152/2006 – Competenza del MinAmbiente sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale – Fase del procedimento successiva a quella in cui si innesta la competenza provinciale – Sussistenza – Distinzione tra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza d’emergenza – Articolo 240, comma 1, lettere i) e m) - Irrilevanza
La presenza di un Sin non cancella la competenza provinciale circa l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica.
In applicazione di tale principio, il Tar della Lombardia (sentenza 145/2021) ha così deciso di annullare un decreto direttoriale con il quale il MinAmbiente aveva ordinato a una società la prosecuzione dell'opera di monitoraggio dell'inquinamento di un'area rientrante in un sito di interesse nazionale (Sin), intrapresa volontariamente, così come l'effettuazione degli ulteriori interventi di prevenzione ex articolo 242 del Dlgs 152/2006.
Secondo il Giudice amministrativo, invece, da un lato l'articolo 244 del Dlgs 152/2006, laddove affida alla Provincia il compito di individuare e diffidare il responsabile dell'inquinamento a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica, "non distingue tra siti di interesse nazionale e siti diversi"; l'articolo 252 dello stesso "Codice ambientale", dall'altro lato, riservando al Ministero solo le procedure di bonifica dei Sin - ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell'intervento - "fa riferimento ad una fase del procedimento certamente successiva rispetto a quella in cui si innesta la competenza provinciale".
Non è quindi neppure rilevante stabilire se le prescrizioni imposte costituiscano "misure di prevenzione" oppure misure di "messa in sicurezza d'emergenza", dal momento che, in entrambi i casi, l'unico Ente competente all'adozione sarebbe comunque stato la Provincia e non il Dicastero. (AG)
Tar Lombardia
Sentenza 12 febbraio 2021, n. 145
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