Sentenza Tar Lazio 24 maggio 2021, n. 6046
Siti contaminati – Ordinanza ministeriale che impone al proprietario dell'area l'avvio delle opere di preliminare messa in sicurezza – Articolo 240, comma 1, lettera i) – Misure precauzionali urgenti – Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Previa individuazione del responsabile della contaminazione – Irrilevanza – Ordine rivolto al proprietario dell'area non responsabile della contaminazione – Legittimità – Minaccia di danno ambientale – Articolo 304, Dlgs 152/2006 – Competenza del Mite (ex MinAmbiente) - Sussistenza
Il proprietario di un sito, anche non responsabile della contaminazione, è comunque obbligato ad adottare le misure di prevenzione per evitare ulteriori danni e la diffusione dell'inquinamento ambientale.
A ribadire il principio è il Tar di Roma che, con la sentenza 24 maggio 2021, n. 6046, ha respinto il ricorso presentato contro alcune note con le quali il MinAmbiente aveva intimato l'avvio delle opere di preliminare messa in sicurezza di un sito inquinato al proprietario di un'area.
Se da un lato è vero che gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a gravano sul responsabile dell'inquinamento, argomenta il Giudice, dall'altro, "come chiarito da univoca giurisprudenza", il proprietario dell'area non responsabile della contaminazione rimane comunque gravato dalla specifica obbligazione di facere riguardante l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 242 del Dlgs 152/2006, le quali, rientrando nel genus delle misure precauzionali urgenti, non hanno finalità sanzionatoria e quindi non presuppongono affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile.
Nel caso specifico, precisa inoltre il Tar, vengono in rilievo misure di prevenzione per le quali sussiste la competenza del Ministero considerato che ai sensi dell'articolo 304 dello stesso Dlgs 152/2006, detta amministrazione non solo è legittimata a chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale ma può anche "ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire" ed "adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie". (AG)
Tar Lazio
Sentenza 24 maggio 2021, n. 6046
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