Sentenza Corte di Cassazione 10 aprile 2017, n. 17903
Rifiuti - Discarica gestita dal Comune - Obblighi del Sindaco ex articolo 10, Dlgs 36/2003 - Relazione annuale alla Regione - Mancanza - Gestione illecita ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Risponde del reato contravvenzionale di cui all’articolo 256, comma 4,Dlgs 152/2006, il Sindaco di un Comune che omette di presentare la relazione annuale sullo stato di una discarica gestita dal Comune stesso.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 10 aprile 2017, n. 17903, ritenuto il Sindaco di un Comune responsabile - in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione comunale - delle inosservanze contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica. In particolare, l’articolo 10, Dlgs 36/2003 prevede che il soggetto pubblico, autorizzato alla gestione di una discarica, deve presentare una relazione annuale alla Regione in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti. L’omissione della presentazione è imputabile al Sindaco, che risponde di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.
In più, trattandosi di reato contravvenzionale ed essendo pertanto contemplato l’elemento soggettivo della colpa, i Giudici hanno ritenuto sufficiente ad incriminare il Sindaco abruzzese, la negligenza nel non aver verificato l’avvenuto adempimento delle prescrizioni previste.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 aprile 2017, n. 17903
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: