Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2022, n. 20236
Rifiuti - Immissione di rifiuti liquidi in acque superficiali (N.d.R.: articolo 183, comma 1 del Dlgs 152/2006) - Violazione dell'articolo 192, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 - Reato di natura contravvenzionale - Integrazione - Condotta colposa per omessa vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti - Ammissibilità - Sussistenza
Si può incorrere nel reato di gestione abusiva di rifiuti (liquidi) ex Dlgs 152/2006 anche "per colpa", quale l'omessa vigilanza da parte del legale rappresentante sulla sorte dei rifiuti prodotti dall'impresa.
Con sentenza 20236/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla legale rappresentante di un oleificio a cui era contestata l'immissione in un corpo idrico superficiale dell'Emilia-Romagna di rifiuti liquidi costituiti dalle acque di vegetazione risultanti dalla lavorazione delle olive, in violazione dell'articolo 192, comma 2 del Dlgs 152/2006.
La Corte, nel respingere il ricorso, ricorda che il reato di cui all'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti) può essere integrato, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, anche dalla colpa, nella specie costituita dall'omessa vigilanza, da parte dell'imputata, sulla legittimità dello smaltimento dei rifiuti idrici prodotti dall'impresa. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 25 maggio 2022, n. 20236
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