Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19208
Rifiuti - Raccolta e trasporto - Assenza autorizzazioni - Territorio in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Autorizzazioni in materia di gestione rifiuti - Dlgs 152/2006 - Natura "personale" - Attualità del principio - Abilitazione "impersonale" - Non ammissibile
Considerata la natura dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e il procedimento amministrativo che comunque la precede, un'abilitazione "impersonale", utilizzabile indifferentemente da soggetti diversi, non è mai ammissibile.
La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione ed è contenuta nella sentenza 19208/2017 nella quale viene ribadito il principio - già sancito dallo stesso Giudice durante la vigenza del Dlgs 22/1997, cd. "decreto Ronchi") - secondo il quale l'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha sempre natura personale, in quanto pienamente attuale anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale" (che ha sostituito il Dlgs 22/1997).
Respinto quindi il ricorso presentato da un privato contro la condanna inflittagli dal Tribunale di Messina, ai sensi dell'articolo 6 del Dl 172/2008, per aver trasportato un quantitativo pari a tre metri cubi di rottami ferrosi senza le prescritte autorizzazioni (risultando solo una richiesta di autorizzazione a nome della moglie, per altro mai ritirata presso l'ufficio competente) in un territorio dichiarato in stato di emergenza rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 marzo 2017, n. 19208
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