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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 10 maggio 2017, n. 5658

Rifiuti - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Ordinanza sindacale inibitoria ex articolo 50, Dlgs 267/2000 - Assenza del requisito di pericolo imminente - Illegittimità

In materia di autorizzazioni a nuovi impianti di rifiuti, il Sindaco non può inserirsi in una procedura di autorizzazione in corso, bloccandola con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per motivi di salute pubblica.
Il Tar Lazio si è espresso, con sentenza 10 maggio 2017, n. 5658,  circa i rapporti tra il procedimento di autorizzazione a nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50, Dlgs 267/2000. In particolare, i Giudici hanno sottolineato come l’ordinanza contingibile e urgente possa essere adottata dal Sindaco quando vi sia un pericolo attuale e concreto da fronteggiare. Nel caso in cui vi sia una procedura di autorizzazione in corso – e quindi sia assente  il requisito del pericolo attuale – il Sindaco non può esercitare il potere di deroga al sistema tipico, impedendo di fatto il naturale strumento della conferenza di servizi.
Nel caso concreto, il ricorrente laziale chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale con cui era stato bloccato il procedimento di autorizzazione ad un nuovo impianto rifiuti per motivi di salute; i Giudici hanno dichiarato la fondatezza del ricorso.

Tar Lazio

Sentenza 10 maggio 2017, n. 5658