Tar Umbria 2 maggio 2017, n. 340
Rifiuti - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Competenza della Regione - Sussistenza - Competenza del Sindaco - Insussistenza
In materia di autorizzazioni a nuovi impianti di rifiuti, il Sindaco non è titolare di competenze autorizzatorie di cui al “Codice ambientale”, avendo al limite poteri di ordinanza in casi urgenti.
Il Tar Umbria si è espresso, con sentenza 2 maggio 2017, n. 340, sulla competenza circa il procedimento di autorizzazione a nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006. In particolare, i Giudici hanno escluso che il Sindaco possa essere ritenuto competente, avendo egli tutt’al più potere derogatorio conl’ordinanza contingibile e urgente ex articolo 50, Dlgs 267/2000.
Nel caso concreto, il ricorrente umbro chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale con cui era stato invitato a rispettare quanto prescritto dalla Regione in un procedimento di autorizzazione ad un nuovo impianto rifiuti; i Giudici hanno dichiarato la fondatezza del ricorso, ritenendo l’ordinanza sindacale illegittima.
Tar Umbria
Sentenza 2 maggio 2017, n. 340
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