Sentenza Corte di Cassazione 9 novembre 2022, n. 42297
Rifiuti – Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi – Reato – Articolo 256, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 – Deroga per le attività di raccolta e trasporto effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante – Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Applicabilità con riferimento ai soli articoli 189, 190, 193 e 212 – Sussistenza – Applicabilità ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti – Insussistenza
La Corte di Cassazione ribadisce: la deroga prevista dal "Codice ambientale" a favore del trasporto dei rifiuti effettuato da soggetti abilitati al commercio ambulante non può mai operare nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
La Suprema Corte (sentenza 9 novembre 2022, n. 42297) ha così deciso di respingere il motivo di ricorso presentato contro una sentenza di condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a un soggetto, non iscritto all’Albo gestori ambientali, sorpreso a trasportare - oltre a rifiuti ferrosi non pericolosi - anche dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti pericolosi, ricorda la Cassazione, sono separatamente apprezzati dal Legislatore per la loro particolarità - prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto - e quindi non possono rientrare tra le categorie di rifiuti per le quali l'articolo 266, comma 5 del Dlgs 152/2006 prevede una deroga, in quanto questa è applicabile "soltanto alle disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del Dlgs 152/2006". (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 novembre 2022, n. 42297
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