Sentenza Consiglio di Stato 6 settembre 2017, n. 4230
Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Competenza del Sindaco - Sussistenza - Articolo 107, Dlgs 267/2000 - Trasferimento ai dirigenti delle competenze del Sindaco - - Irrilevanza - Principio di specialità - Prevale
A partire dal 3 marzo 1997, data di entrata in vigore del Dlgs 22/1997 (cd. "decreto Ronchi"), la competenza ad emanare le ordinanze di rimozione dei rifiuti spetta al Sindaco, non ai dirigenti.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 4230/2017) che ha così "ricostruito" la volontà del Legislatore alla luce delle diverse disposizioni succedutesi in materia nel corso degli anni.
La competenza del Sindaco, pacificamente stabilita dalla disciplina "speciale" in materia di rifiuti (prima l'articolo 14 del Dlgs 22/1997, ora l'articolo 192 del Dlgs 152/2006), secondo il CdS non sarebbe stata scalfita neanche "medio tempore" dall'articolo 107 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali", entrato in vigore il 13 ottobre 2000) che, a livello generale, ha trasferito ai dirigenti le competenze sugli atti di gestione e sui provvedimenti amministrativi del Sindaco.
In applicazione del principio di specialità (che prevale sul principio di successione cronologica delle norme), il CdS ha così deciso di annullare un'ordinanza, emanata nel 2005 da un dirigente di un Comune della Basilicata, per la rimozione di rifiuti abbandonati lungo l'autostrada.
Consiglio di Stato
Sentenza 6 settembre 2017, n. 4230
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