Ordinanza Corte di Cassazione 22 settembre 2017, n. 22125
Rifiuti - Tassazione rifiuti - Esercizio attività vivaistica - Applicazione della tassa rifiuti sull'area destinata alla vendita - Dlgs 507/1993 - Legittimità - Sussistenza - Richiesta di esonero o riduzione della tassa - In capo al contribuente - Sussistenza
Soggetti alla tassa rifiuti anche i locali di un'azienda florovivaistica destinati alla vendita al pubblico salvo che il contribuente non provi che gli stessi non siano produttivi di rifiuti urbani o assimilati.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22125 ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva accolto il ricorso di un contribuente titolare di un esercizio florovivaistico contro le cartelle esattoriali della Tia1 (tariffa di igiene ambientale) a lui recapitate. Per la Cassazione i Giudici di appello avevano ritenuto in modo apodittico non dovuta la tariffa per le aree del vivaio destinate alla vendita solo in ragione della natura agricola dell'attività svolta alla società contribuente, produttrice di rifiuti speciali, ritenendo che la prova della debenza del tributo spettasse al Comune.Non è così. In continuità con quanto previsto dal Dpr 507/1993 in materia di Tarsu (e analogamente si può dire per la nuova Tari, tassa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014) il possesso di locali atti a produrre rifiuti urbani o assimilati determina l'obbligazione tributaria. La eventuale riduzione o esenzione deve essere chiesta dal contribuente fornendone la prova, che pertanto non spetta al Comune.
Corte di Cassazione
Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22125
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