Sentenza Corte di Cassazione 27 gennaio 2016, n. 1501
Rifiuti - Tassa rifiuti - Dlgs 507/1993, articolo 68 - Area di magazzino adibita a produzione di rifiuti speciali - Regolamento comunale - Assimilazione agli urbani - Applicazione della tassa - Sussistenza - Dichiarazione del produttore di smaltimento in proprio - Irrilevanza
Ai sensi dell'articolo 68, Dlgs 507/1993 la tassa rifiuti è dovuta sugli "assimilati agli urbani" individuati dal regolamento comunale a prescindere che il produttore volontariamente provveda a smaltirli in proprio.
La Cassazione nella sentenza 27 gennaio 2016, n. 1501 conferma il proprio orientamento sulla Tarsu ribadendo che se il regolamento comunale ha dichiarati l'assimilabilità di certi rifiuti speciali agli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta senza che assuma rilievo che egli volontariamente provveda a smaltirli in proprio.
Ricordiamo che ai fini della nuova tassa rifiuti (la Tari) ex legge 147/2013 per quanto riguarda gli "assimilati agli urbani" il Comune nella determinazione della Tari deve definire le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo (solo riciclo, che è una delle forme di recupero), direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Sul punto si veda Paola Ficco, "Tariffa rifiuti, dalla Giurisprudenza di legittimità l'arma per poterla combattere"
Corte di Cassazione
Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1501
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