Ordinanza Corte di Cassazione 7 marzo 2017, n. 5627
Rifiuti - Tarsu/Tari - Natura giuridica - Tributo - Applicazione dell'Iva - Illegittimità - Azione per la restituzione - Ripetizione dell'indebito ex articolo 2033, C.c. - Prescrizione - Applicazione - Termine decennale
Sulla tassa rifiuti non è dovuta l'Iva e il contribuente può agire per la restituzione di quanto indebitamente versato nel termine di prescrizione ordinario di 10 anni.
Lo ha ribadito la Cassazione civile nella ordinanza 7 marzo 2017, n. 5627 confermando le sentenze di merito favorevoli a un gruppo di contribuenti liguri che avevano agito per la restituzione dell'Iva indebitamente versata sulla tassa rifiuti. La Cassazione da un lato ha confermato che la Tarsu è un tributo e non un corrispettivo versato dietro l'erogazione di un servizio (Cassazione Sezioni Unite 5078/2016) e quindi che l'Iva non è dovuta.
Dall'altro la Suprema Corte ha precisato che non siamo di fronte a un rimborso d'imposta (sarebbe competente il Giudice tributario) poiché la pretesa dei ricorrenti si basa sulla restituzione della "quota parte del versato a titolo di Iva (non dovuta perché fondata su un causa illegittima): si tratta dunque di una azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033, Codice civile che si prescrive in 10 anni (articolo 2946, C.c.). Sulla scia di tale pronuncia si possono fare analoghe considerazioni per la Tari, la nuova tariffa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014, salvo probabilmente rivederle qualora la Tari assuma la connotazione non di tributo ma di "tariffa puntuale (articolo 1, comma 668, legge 147/2013).
Corte di Cassazione
Ordinanza 7 marzo 2017, n. 5627
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