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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2018, n. 222

Rifiuti - Recupero in forma semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Assenza di comunicazione - Reato - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Affidamento della pratica di rinnovo a consulente esterno - Competenza e affidabilità - Buona pratica - Frode non grossolana del consulente - Responsabilità titolare azienda - Esclusione

Affidare il rinnovo della comunicazione di recupero rifiuti in forma semplificata a un consulente terzo esperto in materia, secondo la Corte di Cassazione, rappresenta una buona prassi aziendale.
Sulla base di tale motivazione la Suprema Corte (sentenza 222/2018) ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un'impresa di recupero di rifiuti tessili che era stato condannato dal Tribunale di Milano per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Nel caso specifico, il titolare aveva incaricato della pratica per il rinnovo della comunicazione di recupero di rifiuti in procedura semplificata (ex Dm 5 febbraio 1998) un consulente esterno il quale, dopo aver dato assicurazioni sull'esito positivo della pratica, aveva trasmesso al ricorrente una copia di una nota della Provincia da cui emergeva l'avvenuto rinnovo della comunicazione, poi rivelatasi dolosamente contraffatta dal consulente stesso.
Non essendo emersa in giudizio né l’inesperienza o la notoria inaffidabilità del consulente da un lato, né la grossolanità della falsificazione documentale dall'altro, è stata illogica la motivazione della sentenza di condanna del Tribunale a cui la Cassazione ha rinviato gli atti per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 222