Sentenza Corte di Cassazione 14 luglio 2017, n. 34543
Rifiuti - Attività di recupero in procedura semplificata - Comunicazione - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Inosservanza prescrizioni - Reato - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La violazione delle indicazioni contenute nella comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 216 del Dlgs 152/2006 integra comunque il reato di "inosservanza delle prescrizioni" di cui all'articolo 256, comma 4.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 34543/2017) che ha così respinto, in quanto priva di fondamento, una eccezione di insussistenza del reato di "inosservanza delle prescrizioni" nel caso di attività di recupero rifiuti svolta in regime semplificato, presentata dal titolare di un impianto abruzzese.
Secondo la Suprema Corte, sebbene l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice faccia riferimento alla inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle "autorizzazioni", l'applicabilità della stessa alle "comunicazioni" non rappresenta un'interpretazione analogica “in malam partem” – quindi vietata - della disposizione.
Da un lato, infatti, l'inosservanza delle condizioni previste nella comunicazione dei inizio attività si traduce nell'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento, sanzionata espressamente, anche per le "comunicazioni", dallo stesso comma 4 dell'articolo 256; dall'altro, in base al combinato disposto di cui all'articolo 214 del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 19 della legge 241/1990, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 216 del Dlgs 152/2006 "sostituisce l’autorizzazione a tutti gli effetti".
Corte di Cassazione
Sentenza 14 luglio 2017, n. 34543
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