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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 ottobre 2021, n. 38090

Rifiuti - Abbandono/Deposito incontrollato di rifiuti (N.d.R.: articolo 192 Dlgs 152/2006) - Articolo 256, comma 2 Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria dei beni sequestrati (rottami ferrosi) - Illegittimità - Sussistenza - Trasporto illecito di rifiuti ex articoli 256, 258 e 259 Dlgs 152/2006 e gestione di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3 Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria - Legittimità - Sussistenza

È esclusa la confisca obbligatoria dei beni oggetto di sequestro probatorio, nella specie rottami ferrosi, per l'illecito di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti di cui al Dlgs 152/2006.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 38090/2021, chiamata a pronunciarsi avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Siracusa annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di diverse tonnellate di rottami ferrosi, senza tuttavia ordinarne la restituzione all'avente diritto (titolare di azienda operante nel settore della raccolta e trattamento rifiuti estranea al reato) in quanto beni suscettibili di confisca obbligatoria. La detenzione del materiale veniva infatti ritenuta idonea a integrare il contestato reato di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti cui all'articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006. 
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione dei beni: il Codice ambientale, precisa il Collegio, prevede la confisca obbligatoria solo per il trasporto illecito di rifiuti ex articoli 256, 258 comma 4 e 259 commi 1 e 2 Dlgs 152/2006 nonché nell'ipotesi di realizzazione/gestione di discarica abusiva ex articolo 256 comma 3 Dlgs 152/2006. Nessuna confisca obbligatoria è invece prevista per l'illecito, di cui alla specie, di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2 Codice ambientale. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 25 ottobre 2021, n. 38090