Ordinanza Corte di Cassazione 13 marzo 2018, n. 11255
Rifiuti - Reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Applicabilità - Esclusione
In relazione al reato di discarica abusiva è sempre esclusa la non punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella ordinanza 13 marzo 2018, n. 11255, rigettando l'unico motivo di ricorso dell'imputato condannato per avere gestito in una località della Basilicata un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (articolo 256, commi 1 e 3, Dlgs n. 152 del 2006), realizzando di fatto una discarica abusiva. La difesa aveva lamentato che era stata respinta la richiesta di applicazione della non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale alla luce del fatto che il materiale depositato consisteva in autoveicoli, rifiuto speciale non pericoloso, non essendo stati peraltro causati danni ambientali, attesa la non pericolosità dei rifiuti.
I Supremi Giudici sono stati di diverso avviso e hanno confermato la legittimità dell'operato del Giudice di merito. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, come quello del caso di specie (reato di discarica abusiva) che presuppone una reiterazione della condotta di abbandono dei rifiuti nel tempo, ed è reato abituale.
Corte di Cassazione
Ordinanza 13 marzo 2018, n. 11255
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