Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2021, n. 13826
Rifiuti - Gestione non autorizzata - Reato ai sensi dell'articolo 256, Dlgs 152/2006 - Decreto del Gip del Tribunale di sequestro preventivo della sede legale - Finalità - Sottrazione della disponibilità del bene utilizzato per la consumazione del reato - Principio di pertinenzialità alla consumazione del reato dei beni sequestrati al reato - Dimostrazione della estraneità di beni (o parti di beni) - Onere del ricorrente - Sussistenza
Nel caso di sequestro preventivo di una sede aziendale causa violazione del Dlgs 152/2006, spetta al ricorrente contro la misura indicare quali beni sono estranei alla consumazione del reato.
Ai fini del sequestro preventivo, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 13826 del 14 aprile 2021, ciò che conta è sottrarre la disponibilità del bene utilizzato per la consumazione del reato, a prescindere quindi dalla circostanza che lo stesso sia contestualmente (o promiscuamente) utilizzato per fini leciti.
In un contesto di asservimento dell'impresa alla consumazione dei reati posti in essere utilizzando i beni dell'impresa stessa, quindi, l'onere di chiarire la non pertinenzialità al reato di una parte delle aree sequestrate, indicando in modo chiaro e preciso se e quali beni (o parti di beni) sono sicuramente estranei alla consumazione del reato, ricade sulle spalle del ricorrente contro il sequestro.
Con queste motivazioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso contro un decreto con il quale il Tribunale di Vercelli ha rigettato la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo ordinato dal Gip dello stesso Tribunale. Nel caso specifico, secondo il Giudizio di merito confermato dalla Cassazione, si è infatti verificata una "impossibilita? di fatto" di distinguere, anche sul piano della proiezione fisica, la parte dell'area in cui si svolgeva l'attività lecita di gestione dei rifiuti da quella dove invece è stato consumato il reato, rispetto alla quale il ricorrente non era stato in grado di fornire elementi specifici. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 14 aprile 2021, n. 13826
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