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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2023, n. 29818

Rifiuti - Smaltimento illecito di rifiuti in corso d'acqua superficiale - Responsabilità penale ex articolo 256, comma 1, lettera a) e 2, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Condizioni - Esiguità del danno o pericolo - Valutazione - Giudizio prognostico ex ante - Sussistenza - Assenza del danno o del pericolo di danno riscontrata in concreto successivamente - Irrilevanza - Sussistenza - Valutazione ai fini dell'estinzione della contravvenzione ambientale ex articolo 318 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Possibilità - Sussistenza

Se il danno o pericolo non sono "esigui" va esclusa l'operatività della non punibilità del reato ambientale per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis, del Codice penale.
A ricordarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 10 luglio 2023, n. 29818 confermando la condanna ex articolo 256, Dlgs 152/2006 di due soggetti che nell'effettuare lavori di consolidamento delle calotte di una galleria in una autostrada immettevano in acque superficiali rifiuti speciali non pericolosi (acque di perforazione e residui di cemento e di cemento e calcestruzzo) derivanti dagli interventi citato. La Cassazione ha evidenziato come affinché possa operare la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale oltre alla modalità della condotta rileva l'esiguità del danno (o del pericolo).
Poiché il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 è un reato di pericolo, la valutazione del grado di offesa al bene protetto avviene al momento della condotta con giudizio ex ante, essendo irrilevante il riscontro successivo di una effettiva lesione del bene. Analogamente ai fini della non punibilità per speciale tenuità del fatto la "esiguità" del pericolo va valutata ex ante, essendo irrilevante la riscontrata successiva assenza del danno o del pericolo concreto e attuale del danno. Tale situazione potrà invece avere rilievo per la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli articoli 318-bis, Dlgs 152/2006: l'assenza di danno o pericolo è una condizione per potere fruire del meccanismo. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 10 luglio 2023, n. 29818