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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 agosto 2018, n. 38851

Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 - Misura cautelare - Confisca del mezzo di trasporto usato per la commissione del reato - Applicazione anche a mezzo di proprietà del terzo estraneo al reato - Possibilità - Sussistenza - Esclusione della confisca - Condizioni - Buona fede e ignoranza dell'uso illecito del veicolo e non collegabile a sua negligenza - Necessità - Onere della prova - A carico del terzo estraneo - Necessità

La confisca del veicolo usato per commettere il reato di gestione illecita di rifiuti è legittima anche se il mezzo appartiene a un terzo estraneo al reato, salvo che provi la buona fede e la mancanza di negligenza.
La Corte di Cassazione nella sentenza 23 agosto 2018, n. 38851 ha confermato il provvedimento cautelare di sequestro di un autocarro di proprietà di terzi nell'ambito di un procedimento penale a carico di altre persone per reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, commi 1 de 2, Dlgs 152/2006) commesso in Campania. La Suprema Corte ha ricordato i principi relativi alla confisca facoltativa che è consentita anche in caso di formale titolarità della cosa in capo a un soggetto estraneo al reato se egli ha tenuto atteggiamenti negligenti che hanno favorito l'uso illecito del bene.
A maggior ragione tali principi valgono nella confisca obbligatoria applicabile al caso di specie. Spetta al terzo estraneo documentare l'estraneità al fatto, la buona fede e l'assenza di un comportamento negligente. Quando non sono chiare le circostanze in cui l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca è legittima.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 agosto 2018, n. 38851