Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2016, n. 1619
Rifiuti - Territori in stato emergenziale - Trasporto non autorizzato - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Unico trasporto abusivo - Sufficienza - Confisca veicolo - Obbligatorietà
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di un unico trasporto non autorizzato di rifiuti. Cassazione respinge ricorso contro sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli.
Questo perché il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, precisa la Suprema Corte nella sentenza 1619/2016, è un reato istantaneo sia ai sensi della previsione "generale" applicabile su tutto il territorio nazionale (articolo 256, Dlgs 152/2006), sia ai sensi della previsione "speciale" per i territori in stato di emergenza rifiuti (articolo 6, Dl 172/2008), applicabile nella Regione Campania al tempo dei fatti (gennaio 2009).
Il requisito della stabilità o continuatività della condotta, infatti, non è contemplato dalla norma emergenziale ma anzi, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio, ne contraddirebbe la "ratio".
Il Giudice ha respinto anche il ricorso contro la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, in quanto prevista espressamente dal comma 1-bis dello stesso articolo 6.
Corte di Cassazione
Sentenza 18 gennaio 2016, n. 1619
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