Sentenza Tar Calabria 15 maggio 2018, n. 257
Rifiuti – Abbandono su area del demanio provinciale – Mancata adozione da parte della P.a. titolare dell'area delle misure per evitare degrado – Negligenza - Responsabilità solidale con terzi autori dell'illecito – Sussistenza - Ordinanza sindacale di rimozione – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Legittimità
Le Amministrazioni pubbliche che non pongono in essere alcuna misura per evitare il degrado di un'area nella propria titolarità vanno considerate corresponsabili – con la loro negligenza – dello sversamento dei rifiuti.
In applicazione di tale principio normativo, riaffermato dal Tar della Calabria nella sentenza 257/2018, il Giudice ha respinto il ricorso presentato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria contro un'ordinanza con la quale il Comune le ha intimato, ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, di procedere alla rimozione dei rifiuti depositati da terzi in un tratto di demanio fluviale provinciale.
Nel caso specifico, il Tar ha ritenuto sussistente la negligenza (e quindi la colpa) dell'amministrazione che non ha posto in essere alcuna concreta attività al fine di evitare che l'area in questione, in quanto oggetto di un continuo sversamento di rifiuti di ogni genere, diventasse una discarica.
L'articolo 192 del Dlgs 152/2006, ricorda il Tar, pur non prevedendo una ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, "scolpisce una responsabilità solidale" tra gli autori dell'illecito ed i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.
Tar Calabria
Sentenza 15 maggio 2018, n. 257
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