Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2017, n. 31261
Acque - Scarico di acque reflue industriali - Autorizzazione - Rilascio - Cessione di azienda - Obbligo di munirsi di nuova autorizzazione - Necessità - Volturazione - Esclusione - Reato ex articolo 137, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Nel caso di cessione di azienda legittimamente autorizzata agli scarichi ex Dlgs 152/2006 il cessionario ha l'obbligo di chiedere una nuova autorizzazione, essendo esclusa l'ipotesi di "voltura" del titolo.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2017, n. 31261 relativa allo scarico senza autorizzazione relativo ai reflui derivanti dall'attività di autolavaggio convogliandoli in pubblica fognatura. Il nuovo titolare dell'attività che era stata a lui ceduta dal precedente proprietario munito di regolare autorizzazione, sosteneva di operare legittimamente in seguito alla "voltura" del titolo autorizzatorio. La Suprema Corte però ha ricordato come l'autorizzazione agli scarichi ex Dlgs 152/2006 è rilasciata "intuitu personae" chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione.
Peraltro quanto all'elemento soggettivo del reato contravvenzionale ex articolo 137, Dlgs 152/2006, il Giudice del merito fa leva sulla colpa del nuovo titolare dell'autolavaggio, senza considerare che la pubblica Amministrazione non ha fatto obiezioni sulla prosecuzione dell'attività senza autorizzazione inducendo in errore incolpevole il soggetto, "indotto" dalla P.A. a proseguire l'attività in modo abusivo. La sentenza viene quindi cassata con valutazione della eventuale "buona fede" come scusante che faccia venire meno l'elemento psicologico del reato contravvenzionale.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2017, n. 31261
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