Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2014, n. 15659
Cave - Attività di frantumazione del materiale rimosso - Diffusione in atmosfera di polveri - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato di stabilimento non autorizzato - Non coincide - Stoccaggio illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Sussiste
La Cassazione annulla la condanna inflitta al titolare di un’attività estrattiva per esercizio non autorizzato di stabilimento che produce emissioni in atmosfera.
La presenza di polveri derivanti dalla frantumazione delle pietre e del pietrisco, si legge nella stringata motivazione contenuta nella sentenza 15659/2014 della Corte di Cassazione, non comporta l’applicazione dell’articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006, cioè della norma che sanziona penalmente chi gestisce uno stabilimento produttivo di emissioni in atmosfera, senza essere autorizzato.
Per la Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la condanna inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello, l’articolo 279 del Dlgs 152/2006 “presuppone la promanazione di polveri inquinanti da stabilimento e dunque da ciclo produttivo connesso alle lavorazioni svolte”.
___________________
Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva.
A dirlo è la Corte di Cassazione, che nella sentenza 15659/2014 fa il punto sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alle nozioni di “deposito preliminare” dei rifiuti, cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato “temporaneo”, e di “deposito incontrollato” di rifiuti, che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla rinfusa di materiali eterogenei.
Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, sottolinea la Cassazione nell’occasione, anche lo stoccaggio di rifiuti effettuato senza le prescritte autorizzazioni costituisce reato. Tali autorizzazioni non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente e formalmente rilasciate prima dell’inizio dell’attività.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 aprile 2014, n. 15659
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: