Sentenza Corte di Cassazione 22 febbraio 2007, n. 7285
Rifiuti - Ecopiazzole - Attività di stoccaggio - Legittimità del sequestro preventivo - Sussiste
L'accumulo di rifiuti lontano dal luogo di produzione - in attesa dello smaltimento o del recupero - rientra nello stoccaggio, un'attività di gestione dei rifiuti che va autorizzata.
La Corte di Cassazione (sentenza 7285/2007), interpellata in relazione al sequestro di un piazzale dove erano collocati degli scarrabili adibiti a deposito di rifiuti speciali provenienti da raccolta differenziata, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva qualificato la fattispecie come "deposito temporaneo" (non necessitante di autorizzazione) di rifiuti ex articolo 183, comma 1 del Dlgs 152/2006.
Difatti, secondo un filone giurisprudenziale della Suprema Corte oramai acquisito, tale attività integra la fattispecie dello "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - sia in quanto effettuata lontano dal luogo di produzione dei rifiuti, sia in quanto successiva alla fase della raccolta.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 febbraio 2007, n. 7285
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