Sentenza Corte di Cassazione 12 aprile 2019, n. 16044
Acque - Scarichi - Reflui da attività casearia connessa ad attività di allevamento bestiame - Assimilazione ai reflui domestici - Articolo 101, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Limiti - Trasformazione e valorizzazione del prodotto usando prevalentemente materia prima da attività di coltivazione dei terreni dell'impresa - Necessità - Sussistenza
Solo rispettando le precise condizioni richieste dal Dlgs 152/2006 gli scarichi da attività caesaria connessi ad attività di allevamento bestiame possono essere "assimilati" agli scarichi domestici.
La Corte di Cassazione nella sentenza 12 aprile 2019, n. 16044 ha respinto le doglianze del titolare di un'attività di allevamento bestiame in Lombardia che sosteneva che anche i reflui provenienti dall'attività casearia da lui svolta, in quanto correlata con quella di allevamento, andrebbero assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera b) Dlgs 152/2006.
Per i Supremi Giudici però, l'attività casearia è del tutto diversa da quella dell'allevamento del bestiame. In linea di principio anche l'attività di trasformazione casearia può essere assimilata (ai fini della disciplina semplificata degli scarichi) a quella dell'allevamento del bestiame in quanto attività di trasformazione di uno dei possibili prodotti dell'allevamento. Il Legislatore del Dlgs 152/2006 però richiede una condizione ulteriore per l'assimilazione: deve trattasi di trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi titolo. Tali condizioni vanno provate da chi chiede l'assimilazione.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 aprile 2019, n. 16044
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