Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2021, n. 42105
Sicurezza sul lavoro - Infortunio di un lavoratore per caduta dall'alto durante intervento in quota - Responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva nei lavori speciali su tetti e coperture, ex articolo 148, Dlgs 81/2008 - Omessa adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, ex articolo 2087, Codice civile - Sussistenza - Responsabilità del datore per reato di lesioni colpose ex articolo 590, codice penale - Sussistenza
Per tutti i lavori su tetti e coperture ex articolo 148, Dlgs 81/2008, il titolare di una posizione di garanzia deve prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 18 novembre 2021, n. 42105 chiarendo che il titolare di una posizione di garanzia, nella fattispecie il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza ha l'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche e sorvegliarne la loro corretta adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 2087 C.c. Per determinare la responsabilità datoriale infatti, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme di prevenzione degli infortuni, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di misure antinfortunistiche previste dalla normativa nazionale. Con la sentenza in oggetto i Giudici ribadiscono che colui che assume una posizione di garanzia non può invocare il principio di affidamento dichiarando che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, in quanto il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni è volta a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso in oggetto i Giudici della Corte Suprema hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro sardo in ordine al reato di cui all'articolo 590, Codice penale per violazione delle disposizioni sulla prevenzione dei rischi nei lavori in quota, avendo omesso di fornire al lavoratore infortunatosi a causa di una caduta dall'alto, idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta oltre alla mancata predisposizione di misure di protezione collettiva prima di procedere all'esecuzione dei lavori in quota. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 novembre 2021, n. 42105
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