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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2019, n. 14915

Sicurezza sul lavoro - Cantiere di grandi dimensioni - Processi aziendali complessi - Morte del lavoratore - Responsabilità per omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Differenti ambiti di responsabilità per datore di lavoro, preposto e dirigente - Sussistenza - Responsabilità del datore di lavoro - Insussistenza - Responsabilità del preposto quale soggetto deputato alla gestione dei rischi - Sussistenza

L'obbligo di vigilanza sulle misure di prevenzione dei rischi in capo al datore di lavoro può venir meno con la presenza nel cantiere di soggetti incaricati ex lege a garantire l'efficacia di tali misure cautelari. La Corte di Cassazione con sentenza 4 aprile 2019, n. 14915 ha ricordato che in presenza di processi aziendali complessi, il datore di lavoro la cui responsabilità riguarda scelte gestionali di fondo, può vigilare attraverso figure come il dirigente e il preposto, che essendo investite dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario. La Corte ha sottolineato che la responsabilità delle due figure riguarda due ambiti diversi, quella del dirigente rientra nel dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa (articolo 2, comma 1, lettera d), Dlgs 81/2008), mentre il preposto è espressamente deputato alla gestione del rischio (articolo 2, comma 1, lettera e), e a garantire l'attuazione delle direttive ricevute e controllarne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Nella fattispecie in oggetto i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato lombardo, che ricopriva la figura di preposto, per omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori in un cantiere di grandi dimensioni e per aver disposto un'errata manovra di ancoraggio della bocca di lupo alla gru, che sganciandosi da questa investiva e schiacciava il lavoratore (articolo 589, Codice penale).

Corte di Cassazione

Sentenza 4 aprile 2019, n. 14915