Sentenza Tar Lazio 3 giugno 2019, n. 7122
Rifiuti – Nozione di rifiuto – Articolo 183, Dlgs 152/2006 – Necessità che il proprietario del bene abbia maturato la volontà di disfarsi dello stesso – Raccolta differenziata indumenti usati – Apposizione sui cassonetti stradali di adesivi recanti diciture che lasciano intendere lo scopo umanitario della raccolta – Pratica commerciale scorretta - Sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Antitrust ai sensi del Dlgs 206/2005 – Legittimità –Idoneità delle diciture poste sui cassonetti a raggiungere il cittadino-consumatore a prescindere dalla sua decisione di disfarsi di un abito usato - Pratica commerciale - Sussistenza
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso della municipalizzata di Roma contro una sanzione, inflitta dall'Antitrust, per pratiche commerciali scorrette nelle modalità di raccolta differenziata degli indumenti usati.
Il Giudice amministrativo di primo grado laziale (sentenza 7122/2019) ha confermato la legittimità della sanzione amministrativa pecuniaria (da 100mila euro) irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo), a causa della presenza di alcuni adesivi, posti sui cassonetti per la raccolta differenziata degli indumenti e degli accessori usati, le cui diciture ("grazie per il vostro aiuto", "aiutaci ad aiutare" e "non raccogliamo rifiuti") lasciavano intendere che si trattasse di raccolta a scopo umanitario, caritatevole e sociale.
Secondo il Tar, la municipalizzata, da un lato, ed i cittadini che depositano gli abiti usati nei cassonetti, d'altro lato, possono essere rispettivamente considerati "professionista" e "consumatore" nelle accezioni indicate dal Dlgs 206/2005.
La raccolta di abiti usati da parte della prima (e per essa dei soggetti affidatari) ed il conferimento degli stessi da parte dei cittadini, sotto altro aspetto, può considerarsi quale "pratica commerciale", in quanto i messaggi contenuti nei suddetti adesivi erano idonei a raggiungere il cittadino-consumatore a prescindere dalla sua decisione di disfarsi di un abito usato, quindi anche in un momento in cui tale decisione non era ancora presa e l'abito usato non poteva considerarsi un rifiuto. (AG)
Tar Lazio
Sentenza 3 giugno 2019, n. 7122
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