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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna del 21 settembre 2019, n. 716

Rifiuti - Residui da sgombero di immobile – Collocazione alla rinfusa su un terreno limitrofo – In assenza di dimostrazione che gli oggetti si trovano sul terreno per assolvere qualche funzione e non siano stati meramente depositati – Inquadramento come rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Violazione del divieto di abbandono di rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Legittimità ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dei luoghi ex articolo 192, Dlgs 152/2006  – Sussistenza

Per poter escludere che un accumulo di residui su terreno configuri abbandono di rifiuti bisogna dimostrare che i materiali assolvano una qualche funzione. Lo ha stabilito il Tar per l’Emilia Romagna, sezione prima con la sentenza del 21 settembre 2019 n. 716, tenendo conto che gli oggetti di cui ad una ordinanza sindacale di rimozione erano stati appoggiati alla rinfusa e che per evitare la configurabilità della violazione del divieto di abbandono di rifiuti, ex articolo 192 del Dlgs 152/2006, bisognerebbe dimostrare che gli stessi avessero una qualche funzione. Dai rilievi fotografici è evidente per i giudici bolognesi che gli oggetti da rimuovere, arredi e suppellettili residuo di sgombero di un immobile, non fossero idonei alla realizzazione di un pergolato, come invece aveva dichiarato la ricorrente ritenendo erroneamente che non si trattasse di rifiuti e che non si dovesse applicare l’articolo 183 del Dlgs 152/2006. (TG)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 21 settembre 2019, n. 716