Sentenza Consiglio di Stato 6 aprile 2020, n. 2301
Bonifiche di siti contaminati – Sito di interesse nazionale (Sin) – Articolo 244 e 252 del Dlgs 152/2006 – Coesistenza tra la competenza statale sull'espletamento della bonifica e la competenza provinciale sull’individuazione delle responsabilità – Sussistenza – Contaminazioni storiche – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Condotte inquinanti risalenti nel tempo – Cessione a terzi della società - Obbligo del soggetto inquinatore di bonificare il sito nel caso di pericolo di aggravamento – Sussistenza – Responsabilità della società capogruppo – Concezione sostanzialistica d’impresa – Principio "chi inquina paga" – Responsabilità in capo ai soggetti che hanno tratto un utile dalle attività inquinanti - Sussistenza
Ferma restando la competenza esclusiva del MinAmbiente sull'espletamento delle bonifiche nell'ambito dei Sin, la Provincia rimane competente sull'individuazione del responsabile della contaminazione.
La Provincia, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 2301/2020, può quindi diffidare il responsabile individuato ad adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza ex Dlgs 152/2006.
La ratio del rapporto tra l'articolo 244 e l'articolo 252 del Dlgs 152/2006, argomenta il Giudice, è infatti quella di assicurare che l'ente più vicino alla contaminazione possa agire tempestivamente, nell'attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) di competenza statale. Confermando il giudizio del Tar Abruzzo (sentenza 86/2019), il CdS ha così definitivamente respinto il motivo di ricorso presentato contro un'ordinanza emanata dalla Provincia di Pescara.
Sotto altro aspetto, il Giudice ha anche ribadito che il Dlgs 152/2006, nel fare riferimento alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, anche quando ha ceduto a terzi la società, ove il pericolo di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale. (AG)
N.d.R.: la sentenza 2301/2020 in parola è stata confermata dalla sentenza 2342/2021 del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato
Sentenza 6 aprile 2020, n. 2301
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